Dichiarazioni integrative a favore e a sfavore del contribuente. Nuova disciplina del 26 ottobre 2016
E’ possibile integrare o rettificare i dati delle dichiarazioni dei redditi già presentate per correggere errori od omissioni inviando una nuova dichiarazione integrativa per via telematica.
In questo articolo andremo a vedere cosa sono:
- dichiarazioni integrative a favore
- dichiarazioni integrative a sfavore
Rettifiche e dichiarazioni integrative a favore e sfavore
Le rettifiche possono essere a favore o a sfavore del contribuente. Questo è stato reso possibile dall’art. del DL 193/2016 applicabile dal 24.10.2016.
A tal fine è stato riscritto l’art. 8, comma 6-bis del DPR 322/98, in base al quale le dichiarazioni dei redditi/IRAP possono essere integrate attraverso la presentazione di un successiva dichiarazione – definita appunto dichiarazione integrativa – per correggere errori od omissioni, compresi quelli che determinano un maggiore o un minor imponibile o comunque un maggior o un minor debito d’imposta, ovvero una maggiore o una minore eccedenza detraibile.
Modello per dichiarazione integrativa
Le dichiarazioni integrative devono essere predisposte utilizzando i modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione ed entro i termini per la decadenza del potere di accertamento (art. 43 DPR n. 600/73) e salva l’applicazione del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 472/97.
Se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine della dichiarazione successiva, l’eventuale credito può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale; utilizzato in compensazione nel modello F24 o chiesto a rimborso se ricorrono i presupposti per l’anno per il quale è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine della dichiarazione successiva, l’eventuale credito può essere chiesto a rimborso, se ne ricorrono i requisiti per l’anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa oppure può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ma solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Dichiarazione integrativa a favore
La dichiarazione integrativa a favore del contribuente è appunto una integrazione alla dichiarazione dei redditi presentata con il modello 730 integrativo o modello unico, utilizzato per correggere gli errori eventuali commessi.
Gli errori possono essere per l’appunto a favore o a sfavore del contribuente. Per questo si hanno due diverse tipologie di dichiarazione sostitutiva:
- a favore
- a sfavore
L’errore a favore del contribuente è – come si evince dal nome – un errore che va a discapito dello stesso. La dichiarazione integrativa a favore, dall’introduzione della nuova disciplina Ddl 193/2016, va presentata entro e non oltre il quinto anno successivo da quando è stata presentata la dichiarazione in causa.
Dichiarazione integrativa a sfavore
Nel caso di errore a sfavore del contribuente ci si trova in una situazione in cui lo stesso ha omesso o compilato erroneamente la dichiarazione attribuendosi così vantaggi nei confronti dell’erario.
In questo caso è necessario compilare una dichiarazione integrativa a sfavore. Andrà presentata il 31 dicembre del quinto anno successivo a quando è stata presentata la dichiarazione in cui è stato commesso l’errore.
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