NB: Dal 1° luglio 2022 è definitivamente abrogato l’Esterometro, sostituito dal sistema SdI – Sistema di Interscambio – il nodo di smistamento delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate.

 

Esterometro 2019: cos’è e come funziona

L’Esterometro è il nuovo adempimento previsto dall’Agenzia delle Entrate che prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato. L’Esterometro ha cadenza mensile dopo la parentesi trimestrale dovuta alla proroga relativa ai primi tre mesi del 2019 (il cui invio era previsto per il 30 aprile) e quindi la prima scadenza mensile è quella del 31 maggio per le operazioni relative al mese di aprile. La scadenza per l’invio di questa comunicazione è comunque fissata all’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione.

L’Esterometro quindi riguarda tutte le operazioni estere escluse dell’obbligo di fatturazione elettronica. L’invio di questa comunicazione riguarda tutti i soggetti titolari di partita IVA che nel mese precedente hanno emesso o ricevuto fatture da o verso l’estero e che appunto non abbiano inviato o ricevuto tali operazioni attraverso la fattura elettronica (l’invio di una fattura estera tramite fatturazione elettronica è possibile anche se comunque facoltativo).

Esterometro: i dati da indicare

Nella compilazione del modello i dati da indicare sono i seguenti:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore,
  • i dati identificativi del cessionario/committente,
  • la data del documento comprovante l’operazione,
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
  • il numero del documento,
  • la base imponibile,
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Le operazioni incluse sono le seguenti:

  • le fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • le fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Quali sono i soggetti obbligati all’invio

Come già detto, sono obbligati all’Esterometro tutti i titolari di partita IVA che effettuano operazioni con soggetti esteri, per le quali non è emessa fattura elettronica. La comunicazione non è però obbligatoria per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture in formato elettronico.

Il dubbio è relativo all’includere nei soggetti obbligati a tale adempimento anche i soggetti cosiddetti “minimi” e i soggetti aderenti al regime forfettario. L’Agenzia delle Entrate ha dato parziale risposta a questo quesito rispondendo all’interpello numero 85 del 27 marzo 2019 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce l’obbligo di trasmissione dei dati per le operazioni non rilevanti ai fini IVA senza nessuna eccezione. La decisione ha fatto discutere in quanto i predetti soggetti sono sempre stati esclusi da questo tipo di adempimenti e che fa sperare in ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.