Con la pubblicazione della risoluzione n. 71/E pubblicata il 1° agosto 2019, diventano ufficiali le nuove scadenze per il pagamento delle imposte da dichiarazione dei redditi e viene quindi definito il calendario dei versamenti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA per i quali sono stati approvati gli ISA.

Il testo della risoluzione è quindi rivolto a chi decide di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva (le cui attività sono soggette come detto alla applicazione degli ISA) compresi i soggetti aderenti al regime forfettario, i soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e gli altri soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Alla proroga possono inoltre aderire anche i soci delle società soggette ad ISA.

Dichiarazione dei redditi: il nuovo calendario delle scadenze fiscali 2019

Come per i termini ordinari i versamenti sono distinti tra i contribuenti titolari di partita iva e i non titolari di partita Iva che partecipano a società (i non possessori di partita iva, dipendenti e pensionati, non soci seguono le scadenze classiche di luglio e agosto).
Ecco le scadenze per i soggetti con partita iva:
– Rata 1: 30 settembre
– Rata 2: 16 ottobre
– Rata 3: 18 novembre
Con la maggiorazione dello 0,40% le date diventano solo due e sono le seguenti:
– Rata 1: 30 ottobre
– Rata 2 18 novembre

Per i non titolari di partita Iva queste sono le scadenze:
– Rata 1: 30 settembre
– Rata 2: 31 ottobre
– Rata 3: 2 dicembre
Con la maggiorazione dello 0,40%
– Rata 1: 30 ottobre
– Rata 2: 31 ottobre
– Rata 3: 2 dicembre

Resta ovviamente ferma la possibilità di versare le imposte della dichiarazione dei redditi in un’unica soluzione beneficiando della suddetta proroga al 30 settembre o con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30 ottobre, così come chi vuole iniziare a pagare prima del 20 settembre può farlo pagando le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, al netto degli interessi e della maggiorazione dello 0,40 per cento. Utile precisare come nelle deleghe deve essere comunque presente il numero di rata versata.

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