Il bilancio di esercizio delle società di capitali va approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per il 2023 il 30 aprile cade di domenica, pertanto la scadenza ultima di approvazione è il 2 maggio 2023. A causa di questo slittamento, il termine ultimo di deposito non è il 30 maggio ma il 1° giugno 2023.

L’iter per l’approvazione del bilancio di esercizio delle società di capitali prevede tre fasi:

  • La redazione e la trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione
  • Il deposito presso la sede sociale
  • La convocazione della assemblea per la approvazione
  • Il deposito presso la Camera di Commercio

La redazione e trasmissione del progetto di bilancio e Relazione sulla gestione per il bilancio di esercizio

Annualmente gli amministratori delle società di capitali devono redigere il progetto di bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa (ai sensi del nuovo art. 2423 del C.c.); mentre restano esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e le micro imprese, ossia le imprese che superano i limiti previsti dall’art. 2435-ter c.c.. Nel caso in cui sia richiesto ai sensi dell’art. 2428 del C.c., gli amministratori devono anche redigere la relazione sulla gestione.

Nel caso in cui la società è soggetta ad un organo di controllo come un collegio sindacale, un revisore o una società di revisione, tali documenti prima prima di essere depositati preso la sede sociale, devono essere trasmessi all’organo di controllo. Il deposito deve avvenire almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l’approvazione del bilancio. Tale trasmissione si rende necessaria per permettere all’organo di controllo di redigere la propria relazione da allegare al bilancio.

Il deposito del Bilancio d’esercizio presso la sede sociale

Una volta redatto il progetto di bilancio, il documento deve essere depositato presso la sede della società e rimanere consultabile per almeno i 15 giorni antecedenti la data fissata per l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, per consentire così ai soci di poterlo visionare.

Gli amministratori procedono alla convocazione dell’assemblea indicando il giorno, il luogo, l’orario e gli argomenti da trattare e procedono all’invio di tale comunicazione nei tempi e nei modi stabiliti nell’atto costitutivo e a seconda che si tratti di Società a responsabilità limitata o società per azioni. Nelle S.r.l. la convocazione avviene almeno 8 giorni prima della data fissata per l’assemblea mentre per le Spa tale limite varia a seconda che la società sia o meno quotata sul mercato azionario (nel primo caso almeno 15 giorni prima, mentre nel secondo 8 giorni).

Restano fermi i limiti già anticipati l’approvazione del bilancio di esercizio che come detto devono avvenire entro i termini stabiliti dal dall’art. 2364, comma 2, del C.c., e quindi:

  • entro 120 giorni dalla chiusura d’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • entro 180 giorni dalla chiusura d’esercizio in caso di particolari ipotesi. L’approvazione nei 180 giorni è possibile quando, come previsto dal codice: la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o in presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società (questo caso è consentito solo se previsto dalla statuto della società).

Il deposito presso la Camera di Commercio

Una volta approvato il bilancio da parte dell’assemblea dei soci, il bilancio completo va depositato presso il Registro delle Imprese dove ha sede la società. Tale adempimento va svolto entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio.

 

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