Secondo l’identikit stilato dall’Agenzia delle Entrate, gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale valutano la “storia” del contribuente:

    • attraverso una metodologia basata sull’analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta;
    • rappresentando la sintesi di indicatori elementari che verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili;
    • fornendo un giudizio più coerente con il comportamento fiscale del contribuente nel suo complesso, così da attribuirgli un punteggio di affidabilità.

Indice dei contenuti:

ISA: cosa sono gli indici sintetici di affidabilità

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (comunemente detti ISA) per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate e introdotti a partire dal 2019 in riferimento al periodo di imposta dell’esercizio precedente.
Gli ISA hanno sostituito in via definitiva gli studi di settore, e sono stati istituiti per favorire l’emergere spontaneo delle basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e rafforzare la collaborazione tra questi ultimi e l’Agenzia delle Entrate.
Gli ISA, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta e sono stati introdotti con il Dl n. 50/2017. Rappresentano quindi uno strumento teso a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Il risultato degli ISA è espresso su una scala da 1 a 10 che misura l’affidabilità fiscale di ciascun contribuente e consente sulla base dei dati dichiarati e dei risultati ottenuti l’accesso a uno specifico regime premiale.

In base al punteggio raggiunto, imprese e lavoratori autonomi, possono per esempio essere esclusi da alcuni tipi di controlli o beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.

ISA e Studi di Settore: quali differenze

La differenza principale tra ISA e gli studi di settore è il fine ultimo. Infatti, mentre gli studi di settore stimano eventuali ricavi non dichiarati e dalla possibile non congruità dei risultati può scaturire un accertamento sul contribuente, gli ISA hanno come obiettivo la creazione di una collaborazione tra fisco e contribuenti.

Un altro aspetto fondamentale che differenzia gli ISA dagli studi settore è il lasso di tempo preso in considerazione. Gli ISA infatti prendono come riferimento otto anni invece di uno e quindi assicurano un dato più preciso rispetto a quanto contenuto negli studi di settore.

Modalità di invio degli ISA

Il modello ISA costituisce parte integrante del modello “Redditi” e deve essere presentato da tutti i contribuenti soggetti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito indicheremo i soggetti esclusi). Essi devono barrare la casella “ISA” presente sulla prima pagina del modello “Redditi” e inviarlo, in via telematica, insieme a quest’ultimo.
Oltre ai dati trasmessi attraverso le dichiarazioni fiscali, per l’applicazione degli ISA i contribuenti interessati devono utilizzare ulteriori dati che la stessa Agenzia delle Entrate mette a disposizione: tra questi, per esempio, quelli relativi alle dichiarazioni degli anni precedenti a quello di applicazione degli ISA.

Casi di non applicabilità e soggetti esclusi dagli ISA

Gli ISA non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
– inizia o cessa l’attività ovvero si trova in condizione di non normale svolgimento dell’attività;
– dichiara ricavi ovvero compensi di importo superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione, ovvero di revisione, degli indici.
Gli ISA non si applicano nei confronti di:
– contribuenti minimi e forfettari;
– contribuenti “multiattività”, non rientranti nel medesimo ISA, qualora i ricavi delle attività non prevalenti superino il 30% dei ricavi totali;
– enti del terzo settore non commerciali che determinano il reddito ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017;
– organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che determinano il reddito ex art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017;
– imprese sociali;
– società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Con riferimento al comma 7 dell’articolo 9-bis del DL 50/2017 si è stabilito che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti”. Proprio in base a questa norma, negli scorsi anni sono stati disposti numerosi casi di esclusione legati all’emergenza sanitaria.

Con la pubblicazione dei modelli ISA 2023 e dei modelli Redditi Società di Capitali 2023 sono definite le cause di esclusione in vigore per l’anno d’imposta 2022 e, tra queste, non si annoverano più quelle straordinarie di taglio pandemico, pertanto, allo stato attuale le cause di esclusione ISA tornano ad essere quelle ordinarie.

 

Il Regime premiale applicabile agli ISA 2023

Quali sono i livelli di affidabilità che consentono ai soggetti ISA di accedere ai benefici premiali per il 2022?

Con il Provvedimento del 27 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato:
− gli stessi livelli di punteggio previsti per il 2021;
− l’accesso ai benefici anche in base alla media dei punteggi ISA conseguiti nel biennio 2021 – 2022.

Per poter accedere a tali benefici i soggetti, a seguito dell’applicazione dell’Indice, devono raggiungere un livello di affidabilità minimo almeno pari a 8. Inoltre il raggiungimento di un punteggio pari o superiore a 9 consente
di accedere a tutti i benefici premiali.

 

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