Il Modello EAS è la comunicazione che gli enti associativi no profit devono inviare all’Agenzia delle Entrate per dimostrare il diritto a godere di certi vantaggi fiscali loro destinati. Per Enti si intendono le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000.

Modello EAS 2023: invio entro il 31 marzo

L’invio del Modello EAS per questo 2023 è prevista per il 31 marzo.
È bene precisare come l’invio del modello all’Agenzia delle Entrate, da parte degli enti associativi privati, è obbligatorio solo nel caso in cui si siano verificate variazioni di dati rispetto a quelli comunicati in precedenza, e il suo utilizzo si rende necessario per poter usufruire dell’agevolazione prevista per gli enti associativi (art. 30 del DL n. 185/2008) che concede la non imponibilità di quote e contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti, laddove siano rispettati determinati requisiti.

Quando si invia il modello EAS

Il modello EAS si invia in prima istanza entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente associativo e va inviato successivamente, negli anni a seguire solo nel caso in cui, come detto, siano sopraggiunte variazioni a quanto già comunicato. La scadenza del 31 marzo è rivolta proprio a questa ultima ipotesi e quindi entro il prossimo 31 marzo dovranno provvedere a tale adempimento quegli enti per i quali nel 2022 c’è stata variazione di dati rispetto a quelli che già erano in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

L’invio nella modalità semplificata

L’invio in modalità semplificata è previsto solo per alcuni enti. Con questa modalità è richiesta la compilazione solo di alcuni dei dati richiesti. Ecco quali enti possono comunicare il modello EAS nella modalità semplificata:

  • associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383/2000;
  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;
  • federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni;
  • associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del DPR 361/2000;
  • associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • movimenti e partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della Legge n. 2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni;
  • gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  • associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa.

Quando si è esonerati dal Modello EAS

Questi invece i soggetti esonerati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Inoltre è opportuno comunicare come non sia obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si sia verificata una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31.

Come inviare il modello EAS

Il modello EAS va inviato in via telematica. L’invio si renderà necessario anche in caso di perdita dei requisiti qualificanti (in tal caso la presentazione dovrà essere eseguita entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”).

Devi inviare il modello EAS? Rivolgiti ai nostri esperti

Se il tuo ente associativo ha apportato delle modifiche nel 2022 o se la tua associazione è nata da meno di 60 giorni, rivolgiti a WebFisco.com: il team dei nostri esperti saprà aiutarti e provvederà all’invio telematico del modello EAS.

ContattaciI consulenti di WebFisco.com si preoccuperanno di tutti gli adempimenti e di tutte le scadenze fiscali in calendario.